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Roma, 21 gennaio 2016
Circolare n. 15/2016
Oggetto: Tributi – Libera deducibilità dei
costi black list dal 2016 - Art.1 c.142 Legge
28.12.2015, n.208 su S.O. alla G.U. n.302 del
30.12.2015.
A
partire dal periodo d’imposta 2016 i costi sostenuti con operatori che
risiedono nei Paesi a fiscalità privilegiata sono deducibili senza più i
vincoli che erano previsti in precedenza.
La
Legge di Stabilità 2016 ha modificato l’articolo 111 del TUIR
sopprimendo le disposizioni che prevedevano l’obbligo di dimostrare l’interesse
economico a compiere operazioni con operatori residenti nei Paesi black list, oppure di fornire la documentazione sull’effettiva
attività d’impresa del soggetto estero.
Con le
nuove norme inoltre non esiste più una lista predefinita di Paesi a fiscalità
privilegiata, bensì è stato previsto che si considerano tali quelli il cui
livello di tassazione risulti inferiore al 50 per cento del livello applicabile
in Italia, fermo restando che ai fini della deducibilità dei costi è comunque
oramai indifferente che il Paese con cui si intrattengono rapporti sia a
fiscalità privilegiata o meno.
Si è
dunque risolta positivamente una problematica che pesava molto sulle imprese di
spedizione internazionale e che Confetra aveva portato da tempo all’attenzione
di Parlamento, Governo e Pubbliche Amministrazioni. Nella spedizione
internazionale, tenuto conto che i principali porti e aeroporti mondiali sono
situati in Paesi a fiscalità privilegiata, il ricorso ad operatori black list è generalizzato.
Ovviamente
il nuovo regime di deducibilità non è retroattivo. Anche per il passato
tuttavia, grazie al lavoro svolto a livello associativo, la problematica si è
ridimensionata. L’Agenzia delle Entrate ha infatti fornito istruzioni interne
affinché in fase di verifica gli uffici tengano conto delle peculiarità della spedizione
internazionale. Inoltre nel contenzioso avanti alle Commissioni Tributarie su
questa materia si sono registrate sentenze favorevoli ai contribuenti.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n. 226/2013
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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D/t |
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S.O. alla G.U. n.
302 del 30.12.2015
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2016).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
*****OMISSIS*****
142. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 10 a 12-bis dell'articolo 110 sono abrogati;
b) all'articolo 167:
1) al comma 1, le parole: «di cui al decreto o al provvedimento
emanati ai sensi del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al comma 4, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero
da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia
abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di
informazioni»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si
considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione
risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia»;
3) al comma 6, le parole: «e, comunque, non inferiore al 27 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non inferiore
all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle societa'»;
4) al comma 8-bis, alinea, dopo le parole: «localizzati in
Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati» sono inserite le
seguenti: «o in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli
aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia
stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di
informazioni».
*****OMISSIS*****
FINE TESTO