Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 21 gennaio 2016

 

Circolare n. 15/2016

 

Oggetto: Tributi – Libera deducibilità dei costi black list dal 2016 - Art.1 c.142 Legge 28.12.2015, n.208 su S.O. alla G.U. n.302 del 30.12.2015.

 

A partire dal periodo d’imposta 2016 i costi sostenuti con operatori che risiedono nei Paesi a fiscalità privilegiata sono deducibili senza più i vincoli che erano previsti in precedenza.

 

La Legge di Stabilità 2016 ha modificato l’articolo 111 del TUIR sopprimendo le disposizioni che prevedevano l’obbligo di dimostrare l’interesse economico a compiere operazioni con operatori residenti nei Paesi black list, oppure di fornire la documentazione sull’effettiva attività d’impresa del soggetto estero.

 

Con le nuove norme inoltre non esiste più una lista predefinita di Paesi a fiscalità privilegiata, bensì è stato previsto che si considerano tali quelli il cui livello di tassazione risulti inferiore al 50 per cento del livello applicabile in Italia, fermo restando che ai fini della deducibilità dei costi è comunque oramai indifferente che il Paese con cui si intrattengono rapporti sia a fiscalità privilegiata o meno.

 

Si è dunque risolta positivamente una problematica che pesava molto sulle imprese di spedizione internazionale e che Confetra aveva portato da tempo all’attenzione di Parlamento, Governo e Pubbliche Amministrazioni. Nella spedizione internazionale, tenuto conto che i principali porti e aeroporti mondiali sono situati in Paesi a fiscalità privilegiata, il ricorso ad operatori black list è generalizzato.

 

Ovviamente il nuovo regime di deducibilità non è retroattivo. Anche per il passato tuttavia, grazie al lavoro svolto a livello associativo, la problematica si è ridimensionata. L’Agenzia delle Entrate ha infatti fornito istruzioni interne affinché in fase di verifica gli uffici tengano conto delle peculiarità della spedizione internazionale. Inoltre nel contenzioso avanti alle Commissioni Tributarie su questa materia si sono registrate sentenze favorevoli ai contribuenti.

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 226/2013

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

S.O. alla G.U. n. 302 del 30.12.2015

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208

Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2016).
 
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
                         la seguente legge: 
 
                              Art. 1.

                        *****OMISSIS*****

 
  142. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi da 10 a 12-bis dell'articolo 110 sono abrogati; 
    b) all'articolo 167: 
      1) al comma 1, le parole: «di cui al decreto o al provvedimento
emanati ai sensi del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al comma 4, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea  ovvero
da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia
abbia stipulato un accordo  che  assicuri  un  effettivo  scambio  di
informazioni»; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. I regimi fiscali, anche  speciali,  di  Stati  o  territori  si
considerano privilegiati laddove il livello  nominale  di  tassazione
risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia»; 
      3) al comma 6, le parole: «e, comunque, non inferiore al 27 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «e,  comunque,  non  inferiore
all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle societa'»; 
      4) al comma 8-bis, alinea,  dopo  le  parole:  «localizzati  in
Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati» sono inserite  le
seguenti: «o in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli
aderenti allo Spazio economico europeo con  i  quali  l'Italia  abbia
stipulato  un  accordo  che  assicuri   un   effettivo   scambio   di
informazioni». 
 

                          *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO